Art. 18
In vigore dal 22 ott 1999
Per ritiro dei terreni dalla produzione si intende la messa a riposo di una superficie che nell'anno precedente si presentava come segue:
a) era stata coltivata per ottenerne un raccolto, oppure
b) era stata messa a riposo in virtù del regolamento (CE) n. 1765/92 o del regolamento (CE) n. 1251/1999, oppure
c) risultava ritirata dalla produzione di seminativi o imboschita in applicazione, rispettivamente, dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92(32) o (CEE) n. 2080/92(33) o degli del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio(34).
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