Art. 10
In vigore dal 22 ott 1999
1. Ai fini della constatazione di un eventuale superamento della superficie di base regionale di cui all', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1251/1999, la competente autorità dello Stato membro prende in considerazione, da un lato, la superficie di base regionale di cui all'allegato VI e, dall'altro, la somma delle superfici per le quali sono state inoltrate domande di pagamento per ogni coltura, compresa la superficie soggetta a ritiro obbligatorio. Il ritiro volontario dei seminativi è concesso per superfici non irrigate, per superfici non coltivate a granturco e per superfici non coltivate ad erbe insilate.
2. In sede di determinazione della somma delle superfici per le quali sono state inoltrate domande di aiuto non si tiene conto delle domande o della parte di esse rivelatesi manifestamente ingiustificate a seguito di un controllo amministrativo.
Le domande vengono contabilizzate, se del caso, per la superficie effettivamente determinata nel corso dei controlli in loco a norma dell' del regolamento (CEE) n. 3887/92.
3. Alla somma delle superfici per le quali sono state inoltrate domande, adeguata conformemente al paragrafo 2, sono aggiunte le superfici coltivate a seminativi ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/1999 utilizzate per giustificare una domanda di aiuto in forza del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio(31).
4. La percentuale di superamento è stabilita secondo lo schema di cui all'allegato VII.
Storico versioni
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