Art. 2
In vigore dal 22 ott 1999
Le modalità di applicazione del presente regolamento e, se del caso, la riduzione proporzionale del quantitativo annuo qualora l'ultimo periodo del contingente tariffario sia inferiore a dodici mesi sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.
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