Art. 1
Il regolamento (CE) n. 1729/1999 è modificato come segue:
In vigore dal 15 ott 1999
1) L', paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:
"2. Su richiesta del titolare, il periodo di validità dei titoli di esportazione rilasciati ai sensi dei regolamenti della Commissione (CE) n. 1162/95 (6), (CE) n. 1466/95 (7) e (CE) n. 174/1999 (8) che erano stati richiesti entro il 7 giugno 1999 è prorogato di:
- 5 mesi per i titoli il cui periodo di validità scade il 31 maggio 1999,
- 4 mesi per i titoli il cui periodo di validità scade il 30 giugno 1999,
- 3 mesi per i titoli il cui periodo di validità scade il 31 luglio 1999,
- 2 mesi per i titoli il cui periodo di validità scade il 31 agosto 1999,
- 1 mese per i titoli il cui periodo di validità scade il 30 settembre 1999."
2) All', paragrafo 3, il termine di "150 giorni" è sostituito con il termine di "180 giorni".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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