Art. 1
In vigore dal 15 ott 1999
Nella colonna 3 (Motivazione) il secondo comma dei punti 1, 2 e 3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 548/89 e dei punti 1, 2 e 3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 812/89 è sostituito dal comma seguente:
"La classificazione come camicia da notte è esclusa, dato che l'indumento in questione, per le sue caratteristiche oggettive, può essere portato indifferentemente a letto e in alcuni altri luoghi e pertanto non è destinato a essere usato esclusivamente o essenzialmente come indumento da notte."
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