Art. 2
In vigore dal 4 ott 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.
(2) GU L 156 del 13.6.1997, pag. 10.
(3) GU C 343 dell'11.11.1998, pag. 5.
(4) GU C 343 dell'11.11.1998, pag. 3; GU C 405 del 24.12.1998, pag. 7; GU C 4 del 7.1.1999, pag. 5.
(5) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.
(6) GU L 195 del 28.7.1999, pag. 7.
ALLEGATO
PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA
Carni
SPAGNA
Lechazo de Castilla y León (IGP)
Formaggi
IRLANDA
Imokilly Regato (DOP)
Grassi
Olio d'oliva
SPAGNA
Priego de Córdoba (DOP)
Sierra Mágina (DOP)
ITALIA
Lamezia (DOP)
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati
IRLANDA
Clare Island Salmon (IGP)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1999:2107:oj#art-2