Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 ott 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. (2) GU L 156 del 13.6.1997, pag. 10. (3) GU C 343 dell'11.11.1998, pag. 5. (4) GU C 343 dell'11.11.1998, pag. 3; GU C 405 del 24.12.1998, pag. 7; GU C 4 del 7.1.1999, pag. 5. (5) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. (6) GU L 195 del 28.7.1999, pag. 7. ALLEGATO PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA Carni SPAGNA Lechazo de Castilla y León (IGP) Formaggi IRLANDA Imokilly Regato (DOP) Grassi Olio d'oliva SPAGNA Priego de Córdoba (DOP) Sierra Mágina (DOP) ITALIA Lamezia (DOP) Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati IRLANDA Clare Island Salmon (IGP)
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