Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 ott 1999
1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3447/90, domande di aiuto per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnelli possono essere presentate tra il 4 ottobre e il 12 novembre 1999 limitatamente ad una quantità di 250 tonnellate in Irlanda, 100 tonnellate in Finlandia e 2350 tonnellate nel Regno Unito. Non saranno accettate le domande presentate successivamente al giorno in cui la quantità complessiva richiesta supera la quantità di cui al precedente comma. I quantitativi indicati nelle domande presentate il giorno del superamento del limite quantitativo suddetto sono ridotte proporzionalmente. 2. L'aliquota dell'aiuto per il periodo minimo di ammasso di tre mesi ammonta a 1400 EUR/t. L'ammassatore sceglie il periodo effettivo di ammasso. Tale periodo può variare da un minimo di tre a un massimo di sette mesi. Se il periodo di ammasso è superiore a tre mesi l'aiuto è maggiorato di 1,45 EUR/t al giorno.
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