Art. 9 · Esecuzione della decisione

Art. 9

Esecuzione della decisione

In vigore dal 23 set 1999
1. Allorché la decisione di irrogare una sanzione è definitiva, il Consiglio direttivo della BCE, dopo aver consultato le competenti autorità nazionali di vigilanza, ha facoltà di pubblicare tale decisione, o le informazioni ad essa relative, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Nel pubblicare la decisione definitiva o le informazioni ad essa relative si tiene conto del legittimo interesse dell'impresa a tutelare i propri interessi economici, nonché di qualunque altro interesse individuale. 2. Nella decisione, la BCE fissa le modalità di pagamento della sanzione pecuniaria inflitta. 3. La BCE può chiedere alla banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui guirisdizione deve essere applicata la sanzione di adottare tutti i provvedimenti necessari a tal fine. 4. Le banche centrali nazionali riferiscono alla BCE in merito all'applicazione della sanzione. 5. La BCE raccoglie tutte le informazioni connesse alla determinazione e all'applicazione della sanzione in un fascicolo che viene conservato per almeno cinque anni a decorrere dalla data in cui la decisione di irrogare la sanzione diviene definitiva. Per consentire alla BCE di ottemperare a tale disposizione, la banca centrale nazionale competente le trasmette gli originali di tutti i documenti e il materiale in suo possesso relativi alla procedura di infrazione.
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