Art. 8 · Riesame della decisione da parte del Consiglio direttivo della BCE

Art. 8

Riesame della decisione da parte del Consiglio direttivo della BCE

In vigore dal 23 set 1999
1. Il Consiglio direttivo della BCE può chiedere all'impresa interessata, al Comitato esecutivo della BCE e/o alla banca centrale nazionale competente di fornire ulteriori informazioni ai fini di detto riesame. 2. Il Consiglio direttivo della BCE stabilisce un termine per la trasmissione delle informazioni; tale termine non è inferiore a 10 giorni lavorativi.
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