Art. 3 · Poteri della BCE e della banca centrale nazionale competente

Art. 3

Poteri della BCE e della banca centrale nazionale competente

In vigore dal 23 set 1999
1. Fra i poteri che il regolamento del Consiglio conferisce alla BCE e alla banca centrale nazionale competente nel corso della fase di accertamento figura il diritto di ricercare qualsiasi elemento informativo e di perquisire senza preavviso i locali dell'impresa interessata, al fine di ottenere tutte le informazioni relative alla presunta infrazione. 2. I membri del personale della BCE o, se del caso, della banca centrale nazionale competente che, conformemente ai rispettivi regolamenti interni, sono autorizzati a ricercare informazioni nei locali dell'impresa interessata esercitano i propri poteri presentando una formale autorizzazione scritta, rilasciata in conformità dei suddetti regolamenti interni. 3. Tutte le richieste rivolte all'impresa interessata sulla base dei poteri conferiti alla BCE o, se del caso, alla banca centrale nazionale competente fanno riferimento specifico all'oggetto e allo scopo dell'accertamento.
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