Art. 1
Definizioni
In vigore dal 23 set 1999
Ai fini del presente regolamento con l'espressione "banca centrale nazionale competente" si intende la banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata la presunta infrazione. Per gli altri termini utilizzati valgono le definizioni di cui all' del regolamento del Consiglio.
Storico versioni
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