Art. 3
In vigore dal 17 ago 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
L' del presente regolamento si applica per quattro mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 1999.
Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione
(1) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.
(2) GU C 357 del 21.11.1998, pag. 12.
(3) Ad eccezione di prodotti derivati venduti in piccole quantità
Storico versioni
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Proeli:reg:1999:1810:oj#art-3