Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 ago 1999
Fatto salvo l'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2026/97, le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2026/97, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
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