Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 ago 1999
Il presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 1999. Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione (1) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. (2) GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1. (3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. (4) GU L 162 del 29.7.1999, pag. 25. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:1809:oj#art-2