Art. 2 · Il regolamento (CEE) n. 4252/88 è modificato come segue:

Art. 2

Il regolamento (CEE) n. 4252/88 è modificato come segue:

In vigore dal 19 lug 1999
1) All'articolo 4, paragrafo 2, le date "1o aprile 1999" e "1o settembre 1999" sono sostituite rispettivamente dal "1o aprile 2000" e dal "1o settembre 2000". 2) All'articolo 6, paragrafo 2, le date "1o aprile 1999" e "1o settembre 1999" sono sostituite rispettivamente dal "1o aprile 2000" e dal "1o settembre 2000".
Storico versioni

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