Art. 3

Art. 3

In vigore dal 19 lug 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1999. Per il Consiglio Il Presidente K. HEMILÄ (1) GU L 146 del 4.7.1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105). (2) GU C 59 dell'1.3.1999, pag. 9. (3) GU C 219 del 30.7.1999. (4) GU C 169 del 16.6.1999.
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