Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 lug 1999
Per la campagna 1999/2000 e in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, sesto comma del regolamento (CEE) n. 1765/92, in caso di supermento del massimale stabilito per le colture irrigue, i pagamenti compensativi al tasso "irriguo" sono ridotti, in tutti i casi, proporzionalmente alla percentuale di superamento constatata.
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