Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 lug 1999
1. Per beneficiare del pagamento del prezzo minimo, i fichi secchi non trasformati devono essere conformi alle caratteristiche di cui all'alegato II. 2. Per beneficiare del pagamento dell'aiuto, i fichi secchi e le paste di fichi devono essere conformi alle caratteristiche di cui all'allegato III. 3. Il prezzo minimo da pagare ai produttori per i fichi secchi non trasformati e l'aiuto alla produzione per i fichi secchi sono fissati per i prodotti corrispondenti alle caratteristiche di cui, rispettivamente, all'allegato II e III e aventi un calibro compreso tra 75 e 105 frutti per chilogrammo per le varietà a piccoli frutti e un calibro compreso tra 65 e 85 frutti per chilogrammo per le altre varietà. Per ali altri fichi secchi, il prezzo minimo e l'aiuto devono essere moltiplicati per uno dei coefficienti di cui all'allegato I.
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