Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 lug 1999
Per i prodotti indicati in allegato, che dopo essere stati acquistati in regime d'intervento pubblico siano stati immagazzinati o presi in consegna dagli organismi d'intervento tra il 1o ottobre 1999 e il 30 settembre 2000, si procede ad un deprezzamento del loro valore equivalente alla differenza tra i prezzi d'acquisto e i prezzi di vendita prevedibili per tali prodotti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:1519:oj#art-1