Art. 1
In vigore dal 12 lug 1999
L'accordo sul costo dello smercio dei prodotti delle distillazioni previste agli articoli 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 822/87 viene calcolato applicando un coefficiente al valore degli acquisti effettuati dagli organismi d'intervento.
Per l'esercizio 2000, tale coefficiente è fissato a 0,70.
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