Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 lug 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1. (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. (3) GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6. (4) GU L 238 del 23.9.1993, pag. 24. (5) GU L 171 del 10.7.1996, pag. 3. (6) GU L 192 dell'8.7.1998, pag. 10. ALLEGATO "ALLEGATO Bilancio di approvvigionamento in riso delle Azzorre e di Madera per il periodo di commercializzazione dal 1o luglio 1999 al 30 giugno 2000 >SPAZIO PER TABELLA>"
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