Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 lug 1999
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. (2) GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1. (3) GU L 78 del 20.3.1997, pag. 14. (4) GU L 89 dell'1.4.1999, pag. 26. (5) GU L 56 del 4.3.1999, pag. 8.
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