Art. 2
In vigore dal 9 lug 1999
1. Per la campagna 1999/2000 l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 del suddetto regolamento è quello stabilito all'allegato II.
2. L'importo complementare dell'aiuto fissato per i concentrati di pomodoro, per il succo di pomodoro e per i fiocchi di pomodoro di cui all'articolo 4, paragrafo 10, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 è stabilito dalla Commissione qualora sia soddisfatta la condizione prevista dal suddetto comma.
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