Art. 6 · 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

Art. 6

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

In vigore dal 8 lug 1999
a) avvalendosi del sistema "Interactive Data Entry System" (IDES), al più tardi il giovedì di ogni settimana, i prezzi (al netto delle tasse) dei prodotti di cui all'allegato IV praticati sul loro territorio, precisando la fase di commercializzazione (prezzo franco stabilimento, prezzo all'ingrosso, prezzo al dettaglio) e le caratteristiche del prodotto; b) mediante telecopia: entro il 25 di ogni mese, i prezzi più recenti praticati per la caseina e i caseinati sul mercato mondiale e nella Comunità, precisando la relativa fase di commercializzazione. 2. Per le comunicazioni relative ai prezzi praticati nella Comunità, gli Stati membri adottano le misure necessarie per ottenere informazioni per quanto possibile recenti, rappresentative, veritiere e complete. CAPO IV Scambi SEZIONE 1 Importazioni
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