Art. 4
Ai fini del presente capo, valgono le seguenti definizioni:
In vigore dal 8 lug 1999
a) "quantità entrate", le quantità fisicamente entrate in magazzino, prese in consegna o meno dall'organismo d'intervento;
b) "quantità uscite", le quantità che sono state ritirate oppure, se la presa in consegna da parte dell'acquirente avviene prima del ritiro, le quantità prese in consegna.
CAPO II
Misure di aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere
Storico versioni
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