Art. 2
In vigore dal 8 lug 1999
Gli Stati membri comunicano, entro il 10 di ogni mese per il mese precedente quello della comunicazione, per quanto riguarda le misure d'intervento adottate in forza dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68:
a) le quantità di latte scremato in polvere in giacenza alla fine del mese in oggetto, nonché le quantità entrate e uscite durante tale mese, conformemente all'allegato III, parte A;
b) le quantità di latte scremato in polvere uscite dall'ammasso durante il mese in oggetto, suddivise secondo i regolamenti ai quali sono soggette, conformemente all'allegato III, parte B;
c) la classificazione per età delle quantità di latte scremato in polvere in giacenza alla fine del mese in oggetto, conformemente all'allegato III, parte C.
Storico versioni
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