Art. 2
In vigore dal 7 lug 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1999.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.
(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
(3) GU L 217 del 31.7.1992, pag. 79.
(4) GU L 196 del 14.7.1998, pag. 13.
ALLEGATO
"ALLEGATO
Prodotti che beneficiano dell'esonero dei dazi doganali all'importazione diretta nelle isole Canarie per il periodo dal 1o luglio 1999 al 30 giugno 2000
>SPAZIO PER TABELLA>"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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