Art. 7

Art. 7

In vigore dal 7 lug 1999
1. Lo spoglio delle offerte è effettuato dall'organismo competente di cui trattasi, senza la presenza del pubblico. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto. 2. Le offerte vengono immediatamente comunicate alla Commissione in forma anonima.
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