Art. 5
In vigore dal 7 lug 1999
1. Gli interessati partecipano alla gara depositando l'offerta scritta presso l'organismo competente di uno Stato membro, che rilascia un'apposita ricevuta, ovvero mediante lettera raccomandata, telescritto, telegramma o telecopia indirizzato a detto organismo.
2. L'offerta deve precisare:
a) gli estremi della gara;
b) il nome e l'indirizzo dell'offerente;
c) la qualità di zucchero bianco da esportare;
d) l'importo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, quello della restituzione all'esportazione, per 100 kg di zucchero bianco, espresso in euro con tre cifre decimali;
e) l'importo della cauzione da costituire almeno per il quantitativo di zucchero di cui alla lettera c), espresso nella moneta dello Stato membro nel quale è presentata l'offerta.
3. L'offerta è valida soltanto se:
a) il quantitativo da esportare è pari ad almeno 250 t di zucchero bianco;
b) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, viene esibita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione indicata nell'offerta;
c) è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a chiedere, entro il termine di cui all', lettera b), il titolo o i titoli di esportazione per i quantitativi di zucchero bianco da esportare;
d) è corredata di una dichiarazione dell'offerente con la quale quest'ultimo s'impegna, ove venisse dichiarato aggiudicatario, a:
- completare la cauzione mediante il pagamento dell'importo di cui all', paragrafo 4, qualora l'obbligo di esportare derivante dal titolo di esportazione di cui all', lettera b), non sia rispettato,
e
- informare l'organismo che ha rilasciato il titolo di esportazione in causa, entro 30 giorni successivi al giorno della scadenza di validità del titolo, del quantitativo o dei quantitativi per i quali il titolo di esportazione non è stato utilizzato;
e) contiene tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2.
4. Nell'offerta può essere specifìcato che essa si considera presentata soltanto se:
a) l'importo minimo del prelievo all'esportazione o, secondo il caso, l'importo massimo della restituzione all'esportazione viene deciso il giorno della scadenza del termine di presentazione delle offerte in causa;
b) l'aggiudicazione riguarda tutto o parte del quantitativo offerto.
5. Le offerte non presentate conformemente alle disposizioni del presente regolamento o contenenti condizioni diverse da quelli previste per la presente gara non sono prese in considerazione.
6. Le offerte presentate non possono essere ritirate.
Storico versioni
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