Art. 3
In vigore dal 7 lug 1999
1. Gli Stati membri redigono un bando di gara che viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essi possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara.
2. Il bando di gara precisa in particolare le condizioni della gara stessa.
3. Il bando di gara può essere modificato durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato se, nel corso di tale periodo di validità, interviene una modifica nelle condizioni di gara.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1999:1489:oj#art-3