Art. 13

Art. 13

In vigore dal 7 lug 1999
1. Le disposizioni dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1464/95 non si applicano allo zucchero bianco da esportare in conformità del presente regolamento. 2. I titoli di esportazione rilasciati per una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla scadenza del quinto mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo tale gara parziale. Tuttavia, i titoli di esportazione rilasciati in base a gare parziali che avranno luogo a decorrere dal 1o maggio 2000 sono validi soltanto sino al 30 settembre 2000. Le autorità nazionali competenti che hanno rilasciato il titolo di esportazione possono, su richiesta scritta del titolare, prorogare la durata di validità del titolo stesso fìno al 15 ottobre 2000 e non oltre, qualora sopravvengano difficoltà tecniche tali da impedire l'esecuzione dell'esportazione entro il termine fissato al paragrafo 2 e a condizione che l'operazione in questione non sia soggetta al regime di cui all' o all' del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio(9). 3. I titoli di esportazione rilasciati per gare parziali che avranno luogo tra il 4 agosto 1999 e il 30 settembre 1999 sono utilizzabili solo a decorrere dal 1o ottobre 1999. 4. Salvo caso di forza maggiore, se l'obbligo di esportazione derivante dal titolo di esportazione di cui all', lettera b), non è stato rispettato e la cauzione di cui all' è inferiore: a) al prelievo all'esportazione indicato nel titolo, diminuito del prelievo di cui all'articolo 20, paragrafo l, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo, oppure b) alla somma del prelievo all'esportazione indicato nel titolo e della restituzione di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore l'ultimo giorno di validità di detto titolo, oppure c) alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, diminuita della restituzione indicata in detto titolo, viene riscosso dal titolare del titolo, per il quantitativo per il quale detto obbligo non è stato rispettato, un importo pari alla differenza tra il risultato del calcolo effettuato, secondo il caso, come indicato alle lettere a), b) o c), e la cauzione di cui all', paragrafo 1.
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