Art. 4
In vigore dal 5 lug 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1999.
Per la Commissione
Leon BRITTAN
Vicepresidente
(1) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.
(2) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1.
(3) GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1.
(4) GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6.
(5) GU L 111 del 29.4.1998, pag. 17.
ALLEGATO I
Coefficiente di riduzione/di aumento applicabile alle importazioni del 1996 o 1997 (importatori tradizionali)
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO II
Coefficiente di riduzione applicabile al quantitativo richiesto nei limiti degli importi massimi fissati dal regolamento (CE) n. 880/1999 (importatori non tradizionali)
>SPAZIO PER TABELLA>
ALLEGATO III
Prodotti per i quali le domande di licenza d'importazione possono essere integralmente soddisfatte nei limiti degli importi massimi fissati dal regolamento (CE) n. 880/1999 (importatori non tradizionali)
>SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni
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