Art. 4

Art. 4

In vigore dal 5 lug 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1999. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (1) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89. (2) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1. (3) GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1. (4) GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6. (5) GU L 111 del 29.4.1998, pag. 17. ALLEGATO I Coefficiente di riduzione/di aumento applicabile alle importazioni del 1996 o 1997 (importatori tradizionali) >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Coefficiente di riduzione applicabile al quantitativo richiesto nei limiti degli importi massimi fissati dal regolamento (CE) n. 880/1999 (importatori non tradizionali) >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III Prodotti per i quali le domande di licenza d'importazione possono essere integralmente soddisfatte nei limiti degli importi massimi fissati dal regolamento (CE) n. 880/1999 (importatori non tradizionali) >SPAZIO PER TABELLA>
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