Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 lug 1999
Per i prodotti menzionati nell'allegato II del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo risultante dall'applicazione del coefficiente di riduzione specificato nell'allegato II per ciascun contingente all'importo richiesto dagli importatori, entro i limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 880/1999.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:1469:oj#art-2