Art. 2
In vigore dal 24 giu 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1999.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. TRITTIN
(1) GU C 11 del 15.1.1999, pag. 9.
(2) GU C 177 del 22.6.1999.
(3) GU C 138 del 18.5.1999, pag. 23.
(4) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1999:1459:oj#art-2