Art. 1 · Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue:

In vigore dal 24 giu 1999
1) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 4 1. Per ognuna delle regioni o zone geografiche menzionate negli allegati da I a V e in funzione, se del caso, del periodo, le specie bersaglio per ogni forcella di dimensioni delle maglie sono quelle definite nel pertinente allegato. 2. a) È vietato utilizzare, durante un viaggio, una combinazione di reti da traino di più di una forcella di dimensioni delle maglie - nell'insieme delle regioni 1 e 2, tranne lo Skagerrak e il Kattegat, e in funzione, se del caso, del periodo, salvo qualora le dimensioni delle maglie delle reti utilizzate siano conformi a non più di una delle combinazioni di forcelle di dimensioni delle maglie consentite di cui all'allegato VIII, e - nella regione 3, esclusa la divisione CIEM IXa ad est di 7° 23' 48" di longitudine ovest, salvo qualora le dimensioni delle maglie delle reti utilizzate siano conformi a non più di una delle combinazioni di forcelle di dimensioni delle maglie consentite di cui all'allegato IX. b) In ognuna delle regioni o zone geografiche menzionate negli allegati III, IV e V, e in funzione eventualmente del periodo, è consentito utilizzare durante un viaggio una combinazione di reti da traino, aventi qualsiasi combinazione delle forcelle di dimensioni delle maglie indicate nel pertinente allegato. c) Ai comandanti dei pescherecci che durante un viaggio non compilano il giornale di bordo, in base alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93, non è consentito utilizzare durante un viaggio entro le zone di pesca comunitarie una combinazione di reti da traino di più di una forcella di dimensioni delle maglie. La presente prescrizione non si applica ai viaggi entro le zone di pesca comunitarie delle regioni 4, 5 e 6. d) I pescherecci possono tenere a bordo, durante un viaggio, una combinazione di reti da traino, con forcelle di dimensioni delle maglie che non soddisfino le condizioni di cui alle lettere a) o b), purché le summenzionate reti che non soddisfano le condizioni in questione siano legate e riposte in base alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93. Una rete da traino non legata e riposta in base alle suddette disposizioni è considerata utilizzata. e) Ogniqualvolta più di una rete è trainata simultaneamente da un peschereccio o da più di un peschereccio, ogni rete deve avere la stessa forcella di dimensioni delle maglie. f) È vietato utilizzare una rete da traino avente dimensioni delle maglie - inferiori a 16 mm nella regione 3, esclusa la divisione CIEM IXa ad est di 7° 23' 48" di longitudine ovest, - inferiori a 40 mm nella divisione CIEM IXa ad est di 7° 23' 48" di longitudine ovest, - inferiori a 20 mm nelle regioni 4 e 5, - inferiori a 45 mm nella regione 6. 3. Ai comandanti dei pescherecci che non compilano il giornale di bordo, in base alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93, non è consentito, durante un viaggio, esercitare attività di pesca in più di una delle regioni o zone geografiche menzionate negli allegati da I a V. La presente prescrizione non si applica ai pescherecci che, durante un viaggio, utilizzano soltanto reti da traino aventi dimensioni delle maglie uguali o superiori a 100 mm. 4. a) Per ciascun viaggio durante il quale viene utilizzato una combinazione di reti da traino, di più di una forcella di dimensioni delle maglie, sono vietati gli sbarchi qualora: i) le catture avvengano nelle regioni 1 o 2, Skagerrak e Kattegatt esclusi, e una qualsiasi delle reti utilizzate presenta dimensioni delle maglie uguali o superiori a 100 mm, a meno che la composizione percentuale delle catture tenute a bordo sia conforme alle pertinenti condizioni di cui all'allegato X, punto A oppure ii) le catture avvengano nello Skagerrak e nel Kattegat e una qualsiasi delle reti utilizzate presenti dimensioni delle maglie uguali o superiori a 90 mm, a meno che la composizione percentuale delle catture tenute a bordo soddisfi le pertinenti condizioni di cui all'allegato X, punto B oppure iii) le catture avvengano nella regione 3, esclusa la divisione CIEM IXa ad est di 7° 23' 48" di longitudine ovest, e una qualsiasi delle reti utilizzate presenti dimensioni delle maglie uguali o superiori a 70 mm, a meno che la composizione percentuale delle catture tenute a bordo soddisfi le pertinenti condizioni indicate nell'allegato XI, punto A oppure iv) le catture avvengano nella divisione CIEM IXa ad est di 7° 23' 48" di longitudine ovest e una qualsiasi delle reti utilizzate presenti dimensioni delle maglie uguali o superiori a 55 mm, a meno che la composizione percentuale delle catture tenute a bordo soddisfi le pertinenti condizioni indicate nell'allegato XI, punto B. b) Negli altri casi, la composizione percentuale delle catture effettuate con ciascuna forcella di dimensioni delle maglie utilizzata, in ciascuna delle zone menzionate negli allegati da I a V, e tenute a bordo deve soddisfare le relative condizioni di cui al pertinente allegato. 5. a) La percentuale di specie bersaglio e di altre specie è ottenuta sommando tutti i quantitativi tenuti a bordo o trasbordati di specie bersaglio e di altre specie di cui agli allegati da I a V. b) Tuttavia, le modalità per ottenere la percentuale delle specie bersaglio e delle altre specie tenute a bordo quando esse sono state catturate con una rete o più reti trainate simultaneamente da più di un peschereccio sono elaborate in conformità della procedura di cui all'articolo 48. 6. Anteriormente al 31 maggio 2001, gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull'applicazione delle condizioni stabilite al presente articolo, all'articolo 15 ed ai pertinenti allegati. In base a tali relazioni, la Commissione presenta le opportune proposte. Il Consiglio decide, in base alle eventuali proposte, anteriormente al 31 ottobre 2001." 2) L'articolo 15 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 15 1. I quantitativi di organismi marini catturati che superano le percentuali consentite specificate negli allegati da I a VII, X e XI non possono essere sbarcati e sono rigettati in mare prima di ogni sbarco. 2. In nessun momento del viaggio, dopo la cernita delle catture, la percentuale di specie bersaglio di cui agli allegati da I a VII tenute a bordo può essere inferiore alla metà delle percentuali minime di specie bersaglio di cui ai suddetti allegati. 3. I comandanti dei pescherecci che sono tenuti a compilare il giornale di bordo devono garantire che, dopo la scadenza delle prime ventiquattr'ore di viaggio, la percentuale minima di specie bersaglio definita negli allegati da I a VII, X e XI sia soddisfatta al momento di ogni stesura del giornale di bordo, secondo le condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93. 4. Ogniqualvolta, durante un viaggio, un peschereccio entri nuovamente in una delle regioni o zone geografiche menzionate negli allegati da I a V, la percentuale minima di specie bersaglio di cui agli allegati da I a VII, X e XI, catturate e tenute a bordo, provenienti dalla regione o dalla zona geografica in cui durante il viaggio in questione è stata precedentemente esercitata l'attività di pesca, deve essere soddisfatta entro due ore." 3) L'allegato X è sostituito dal testo seguente: "ALLEGATO X A. CONDIZIONI PER L'IMPIEGO DI TALUNE COMBINAZIONI DI DIMENSIONI DELLE MAGLIE NELLE REGIONI 1 E 2, SKAGERRAK E KATTEGAT ESCLUSI 1. Combinazione di dimensioni delle maglie: 16-31 mm + > = 100 mm Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 50 % di un miscuglio di gamberetti (Pandalus montagui, Crangon spp. e Palaemon spp.) 2. Combinazione di dimensioni delle maglie: 32-54 mm + > = 100 mm Le catture a bordo o sbarcate consistono per almeno il 20 % di un miscuglio di gamberetti (Crangon spp., Pandalus spp., Palaemon spp., Parapenaeus longirostris); oppure Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 50 % di un miscuglio degli organismi marini indicati nell'allegato I come specie bersaglio per le dimensioni delle maglie comprese tra 32 e 54 mm, ad eccezione dei gamberetti (Crangon spp., Pandalus spp., Palaemon spp., Parapenaeus longirostris) e non più del 15 % di un miscuglio delle specie contrassegnate nell'allegato I dal simbolo "y". 3. Combinazione di dimensioni delle maglie: 70-79 mm + > = 100 mm Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 10 % di un miscuglio degli organismi marini indicati nell'allegato I come specie bersaglio per le dimensioni delle maglie comprese tra 70 e 79 mm. 4. Combinazione di dimensioni delle maglie: 80-99 mm + > = 100 mm Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 50 % di un miscuglio degli organismi marini indicati nell'allegato I come specie bersaglio per le dimensioni delle maglie comprese tra 80 e 99 mm. B. CONDIZIONI PER L'IMPIEGO DI TALUNE COMBINAZIONI DI DIMENSIONI DELLE MAGLIE NELLO SKAGERRAK E NEL KATTEGAT ESCLUSI Combinazione di dimensioni delle maglie < = 89 mm + > = 90 mm Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 10 % di un miscuglio degli organismi marini indicati nell'allegato IV come specie bersaglio per le dimensioni delle maglie comprese tra 70 e 89 mm." 4) L'allegato XI è sostituito dal testo seguente: "ALLEGATO XI A. CONDIZIONI PER L'IMPIEGO DI TALUNE COMBINAZIONI DI DIMENSIONI DELLE MAGLIE REGIONE 3, ESCLUSA LA DECISIONE CIEM IXA AD EST DI 7° 23' 48" DI LONGITUDINE OVEST 1. Combinazione di dimensioni delle maglie: 16-31 mm + > = 70 mm Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 40 % di un miscuglio di gamberetti (Pandalus montagui, Crangon spp. e Palaemon spp.) e di granchi d'arena; oppure Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 70 % di un miscuglio degli organismi marini indicati nell'allegato II come specie bersaglio per le dimensioni delle maglie comprese tra 16 e 31 mm, ad eccezione dei gamberetti (Pandalus montagui, Crangon spp. e Palaemon spp.) e dei granchi d'arena. 2. Combinazione di dimensioni delle maglie: 32-54 mm + > = 70 mm Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 70 % di un miscuglio degli organismi marini indicati nell'allegato II come specie bersaglio per le dimensioni delle maglie comprese tra 32 e 54 mm, ad eccezione dei gamberetti (Pandalus spp., Crangon spp. e Palaemon spp.). 3. Combinazione di dimensioni delle maglie: 55-59 mm + > = 70 mm Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 20 % di un miscuglio di gamberetti e gamberi (Pandalus spp., Crangon spp., Palaemon spp., Aristeus antennatus, Aristaeomorpha foliacea, Parapenaeus longirostris); oppure Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 60 % di un miscuglio degli organismi marini indicati nell'allegato II come specie bersaglio per le dimensioni delle maglie comprese tra 55 e 59 mm, ad eccezione dei gamberetti e dei gamberi (Pandalus spp., Crangon spp., Palaemon spp., Aristeus antennatus, Aristaeomorpha foliacea, Parapenaeus longirostris). 4. Combinazione di dimensioni delle maglie: 60-69 mm + > = 70 mm Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 60 % di un miscuglio degli organismi marini indicati nell'allegato II come specie bersaglio per le dimensioni delle maglie comprese tra 60 e 69 mm. B. CONDIZIONI PER L'IMPIEGO DI TALUNE COMBINAZIONI DI DIMENSIONI DELLE MAGLIE NELLA DIVISIONE CIEM IXA AD EST DI 7° 23' 48" DI LONGITUDINE OVEST Combinazione di dimensioni delle maglie: 40-54 mm + > = 55 mm Le catture tenute a bordo o sbarcate consistono per almeno il 50 % di un miscuglio degli organismi marini indicati nell'allegato III come specie bersaglio per le dimensioni delle maglie comprese tra 40 e 54 mm."
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