Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 giu 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1999. Per il Consiglio Il Presidente J. TRITTIN (1) GU L 171 del 6.7.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 782/98 (GU L 113 del 15.4.1998, pag. 6).
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