Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 giu 1999
1. Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione ogni caso di comportamento di cui all' individuato, fornendole tutte le informazioni relative al seguito riservato dalle autorità amministrative e/o giudiziarie. 2. La Commissione mette a disposizione del Consiglio, del Parlamento europeo e dal comitato consultivo per la pesca le informazioni che ha ricevuto a titolo del paragrafo 1. 3. Alle informazioni comunicate a norma del paragrafo 1 e rese disponibili a norma del paragrafo 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2847/93. 4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 2847/93.
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