Art. 5
In vigore dal 24 giu 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica per la campagna di commercializzazione 1999/2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1999.
Per il Consiglio
Il Presidente
J. TRITTIN
(1) GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 (GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38).
(2) GU C 59 dell'1.3.1999, pag. 7.
(3) Vedasi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU L 156 del 26.6.1977, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/78 (GU L 361 del 23.12.1978, pag. 8).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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