Art. 5

Art. 5

In vigore dal 24 giu 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica per la campagna di commercializzazione 1999/2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1999. Per il Consiglio Il Presidente J. TRITTIN (1) GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 (GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38). (2) GU C 59 dell'1.3.1999, pag. 7. (3) Vedasi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale. (4) GU L 156 del 26.6.1977, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/78 (GU L 361 del 23.12.1978, pag. 8).
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