Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 giu 1999
1. Il prezzo minimo della barbabietola A, valevole nella Comunità, è stabilito a 46,72 euro per tonnellata. 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prezzo minimo della barbabietola B, nella Comunità, è fissato a 32,42 euro per tonnellata.
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