Art. 4

Art. 4

In vigore dal 24 giu 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica per la campagna di commercializzazione 1999/2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1999. Per il Consiglio Il Presidente J. TRITTIN (1) GU L 177 dell'1.7.1981 pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 (GU L 159 del 3.6.1998, pag. 36). (2) GU C 59 dell'1.3.1999, pag. 5. (3) Parere espresso il 14 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) Parere espresso il 28 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
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