Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 giu 1999
La qualità tipo è definita in funzione del peso e del tenore di carne magra delle carcasse di suino determinati a norma dell', paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, nel modo seguente: a) carcasse di peso da 60 a meno di 120 chilogrammi: classe E; b) carcasse di peso da 120 a 180 chilogrammi: classe R.
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