Art. 2

Art. 2

In vigore dal 24 giu 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1999. Per il Consiglio Il Presidente J. TRITTIN (1) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21). (2) GU C 59 dell'1.3.1999, pag. 23. (3) Parere espresso il 14 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) Parere espresso il 28 aprile 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
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