Art. 2
In vigore dal 23 giu 1999
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1999.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.
(2) GU L 76 del 13.3.1998, pag. 6.
ALLEGATO
Bilancio di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti cerealicoli per la campagna 1999/2000
>SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni
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