Art. 2

Art. 2

In vigore dal 23 giu 1999
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1. (2) GU L 76 del 13.3.1998, pag. 6. ALLEGATO Bilancio di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti cerealicoli per la campagna 1999/2000 >SPAZIO PER TABELLA>
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