Art. 9 · Controllo finanziario

Art. 9

Controllo finanziario

In vigore dal 21 giu 1999
1. Il sostegno finanziario è conforme ai principi previsti dal regolamento (CE) n. 1258/1999. La Commissione procede all'esecuzione delle spese previste dal presente regolamento in conformità del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in base alla convenzione di finanziamento conclusa tra la Commissione stessa e il paese candidato. 2. La Commissione, secondo la procedura di cui all' stabilisce, i metodi di gestione del programma, le disposizioni relative alla sorveglianza e al controllo della sua attuazione, i sistemi di prevenzione e di controllo delle irregolarità e le procedure per il recupero degli importi versati indebitamente. L'adozione di tali misure costituisce un requisito indispensabile per l'approvazione del programma di cui all', paragrafo 5. 3. Fermo restando il controllo effettuato dai paesi beneficiari, la Commissione e la Corte dei conti, tramite i loro funzionari o rappresentanti debitamente autorizzati, possono eseguire in loco controlli tecnici o finanziari, compresi controlli per sondaggio e verifiche finali.
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