Art. 8
Tassi del contributo comunitario
In vigore dal 21 giu 1999
1. Il contributo comunitario ammonta al massimo al 75 % della spesa pubblica totale ammissibile.
Per le misure di cui all', ultimo trattino e all', paragrafo 4, il contributo comunitario può raggiungere il 100 % del costo totale ammissibile.
2. Per investimenti generatori di reddito, il contributo pubblico può raggiungere il 50 % del costo totale ammissibile, al quale la Comunità può contribuire al massimo per il 75 %. Il contributo della Comunità deve comunque rispettare i massimali relativi ai tassi di aiuto e al cumulo stabiliti per gli aiuti di Stato.
3. Il sostegno finanziario e i pagamenti sono espressi in euro.
Storico versioni
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