Art. 5
Valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post
In vigore dal 21 giu 1999
1. Le misure di sostegno incluse nel programma sono sottoposte, al fine di valutarne l'efficacia, a un esame preliminare, a un esame intermedio, a una sorveglianza continua e ad una valutazione ex post destinati a verificarne il successo e gli effetti per quanto riguarda gli obiettivi previsti.
2. La Commissione e il paese candidato sorvegliano l'attuazione del programma.
Tale sorveglianza è svolta mediante procedure stabilite congiuntamente e si basa su specifici indicatori fisici, ambientali e finanziari convenuti e definiti in precedenza.
I paesi candidati presentano alla Commissione relazioni annuali sui progressi realizzati, entro la fine del primo semestre dell'anno successivo; tali relazioni contengono almeno le informazioni di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
3. Per ciascun programma di sviluppo rurale viene istituito un comitato di sorveglianza in conformità dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
Storico versioni
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