Art. 4 · Programmazione

Art. 4

Programmazione

In vigore dal 21 giu 1999
1. Le misure per l'agricoltura e lo sviluppo rurale sostenibile di cui al presente regolamento sono definite nell'ambito di un piano redatto al livello geografico più opportuno. Tale piano è preparato dalle autorità competenti designate dal paese candidato e presentato da quest'ultimo alla Commissione, previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti al livello appropriato. 2. Il piano si estende su un periodo non superiore a sette anni a decorrere dall'anno 2000, fatta salva l'applicazione dell', paragrafo 2, e comprende i seguenti elementi: - una descrizione quantificata della situazione attuale, che indichi le disparità, le carenze e il potenziale di sviluppo, i principali risultati delle azioni intraprese in precedenza con l'assistenza della Comunità, le risorse finanziarie impiegate e i risultati delle valutazioni disponibili; - una descrizione della strategia proposta, i suoi obiettivi quantificati, le priorità selezionate e la zona geografica interessata; - una valutazione preventiva, che indichi gli effetti previsti dal punto di vista economico, ambientale e sociale, compreso l'impatto sull'occupazione; - una tabella finanziaria generale indicativa, recante una sintesi delle risorse finanziarie nazionali, comunitarie e, se del caso, private relative a ognuno degli obiettivi prioritari di sviluppo rurale del piano, comprese, se necessario, le misure finanziate dalla BEI e da altri strumenti finanziari internazionali; - un profilo finanziario indicativo per ciascuno degli anni di programmazione e per ciascuna delle fonti di finanziamento che contribuiscono alla realizzazione del programma; - se del caso, dati relativi ad eventuali studi ed azioni di formazione o di assistenza tecnica necessari per la preparazione, la realizzazione o l'adeguamento delle misure previste; - i nomi delle autorità competenti e degli organismi responsabili della realizzazione del programma, compreso l'organismo pagatore; - una definizione dei "beneficiari finali", ossia delle organizzazioni o delle imprese pubbliche o private responsabili dello svolgimento delle azioni. Qualora un aiuto pubblico sia concesso da altre autorità designate dai paesi candidati, sono considerate beneficiari finali le istituzioni che decidono la concessione dell'aiuto pubblico; - la descrizione delle misure contemplate ai fini della realizzazione dei piani e in particolare i regimi di aiuto, che comprendano gli elementi necessari per la valutazione delle norme sulla concorrenza; - provvedimenti che garantiscano una realizzazione corretta del piano, comprese la sorveglianza e la valutazione, con la definizione degli indicatori quantificati per la valutazione e delle disposizioni relative al controllo e alle sanzioni; - i risultati delle consultazioni e i provvedimenti adottati allo scopo di coinvolgere le autorità e gli organismi competenti, nonché eventuali parti economiche, sociali e ambientali. 3. I paesi candidati garantiscono che nei loro piani sia data priorità alle misure volte a migliorare l'efficienza del mercato, la qualità e le condizioni sanitarie, nonché a quelle destinate a creare nuove possibilità di occupazione nelle zone rurali, conformemente alle disposizioni relative alla tutela dell'ambiente. 4. Salvo se altrimenti convenuto con il paese candidato, i piani sono presentati entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. 5. In base al piano presentato da ognuno dei paesi candidati, la Commissione approva, secondo la procedura di cui all'articolo 50, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999, un programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale entro sei mesi dalla presentazione del piano stesso, a condizione che siano disponibili tutte le informazioni necessarie. In particolare, la Commissione esamina il piano presentato per valutarne la conformità al presente regolamento. 6. Se necessario, il programma può essere riveduto e modificato: - in seguito a sviluppi socioeconomici, alla presentazione di nuovi dati importanti e dei risultati dell'attuazione delle azioni in questione, compresi quelli della sorveglianza e della valutazione, nonché per l'esigenza di modificare gli importi dell'aiuto. - in funzione di azioni intraprese nell'ambito del partenariato per l'adesione e del programma nazionale per l'applicazione dell'acquis comunitario, oppure - in seguito a una ridistribuzione delle risorse, come previsto dall'.
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