Art. 11

Art. 11

In vigore dal 21 giu 1999
La Commissione assegna le risorse disponibili ai paesi candidati ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 2. Entro tre mesi dall'adozione del presente regolamento, la Commissione comunica ad ognuno dei paesi candidati le sue decisioni in merito alla ripartizione finanziaria indicativa per un periodo di sette anni. TITOLO IV MODALITÀ DI APPLICAZIONE
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