Art. 10
Riduzione, sospensione e soppressione degli aiuti
In vigore dal 21 giu 1999
1. Se l'attuazione di una misura non sembra giustificare alcun finanziamento ad essa destinato, la Commissione svolge un esame adeguato del caso, in particolare invitando il paese candidato o le autorità da esso designate per la realizzazione delle misure a presentare le loro osservazioni entro un periodo determinato.
2. In seguito a tale esame, la Commissione può ridurre o sospendere l'aiuto a favore della misura interessata, qualora l'esame stesso confermi l'esistenza di un'irregolarità o di una modifica significativa che influenza la natura o le condizioni di attuazione della misura e per la quale non è stata ottenuta l'approvazione della Commissione.
3. Gli importi recuperati in seguito a pagamenti troppo elevati sono trasferiti alla Commissione. Agli importi non trasferiti si applicano interessi di mora, secondo le disposizioni del regolamento finanziario.
Storico versioni
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