Art. 7 · Valutazione ex ante e approvazione delle misure

Art. 7

Valutazione ex ante e approvazione delle misure

In vigore dal 21 giu 1999
1. La Commissione decide sulle misure che beneficiano di un finanziamento dell'ISPA conformemente alla procedura di cui all'. 2. I paesi beneficiari presentano le domande di contributo alla Commissione. Questa, tuttavia, può concedere di sua iniziativa sovvenzioni in virtù dell', paragrafo 4, ove esista un interesse comunitario predominante. 3. Le domande contengono quanto segue: a) le informazioni di cui all'allegato I, b) tutte le informazioni utili a dimostrare che le misure sono conformi al presente regolamento e ai criteri di cui all'allegato II, segnatamente per quanto concerne i vantaggi socioeconomici ottenibili a medio termine in rapporto alle risorse impiegate. 4. Dopo aver ricevuto una domanda di contributo e prima di approvare una misura, la Commissione procede ad un'approfondita valutazione ex ante di quest'ultima per verificarne la conformità con i criteri di cui all'allegato II. 5. Le decisioni della Commissione recanti approvazione delle misure fissano l'ammontare dell'assistenza finanziaria, stabiliscono un piano di finanziamento e precisano tutte le disposizioni e condizioni necessarie per la realizzazione delle misure stesse. 6. L'assistenza combinata fornita dall'ISPA e da altri aiuti comunitari per una data misura non eccede il 90 % della spesa totale per detta misura. 7. La Commissione adotta norme comuni per quanto riguarda l'ammissibilità della spesa, conformemente alla procedura di cui all'.
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